Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17.11.1997
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2002
Il Segretario Comunale Sardone dott. Luigi
Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle esperienze di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
Promuove a tale scopo forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini, anche attraverso apposite conferenze di servizi.
La seduta è valida quando sia presente la metà dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della determinazione dei quorum è computato anche il Sindaco.
Sono considerati presenti gli astenuti e coloro che nelle votazioni segrete abbiano deposto scheda bianca.
In caso di seconda convocazione, che dovrà avvenire in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano un terzo dei Consiglieri senza computare il Sindaco.
Il Sindaco può delegare a singoli Assessori di curare, per gruppi di materie, la presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di competenza, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori riferendone alla Giunta. I "gruppi di materie" sono di norma quelli tradizionali: "bilancio", "lavori pubblici", "istruzione e cultura", "commercio", ecc.
Può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. Della delega è data comunicazione al Consiglio Comunale.
L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante la trattazione dell'oggetto.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario Comunale.
7 bis. Come consente l’art. 110 comma 1 del D. Lgs. nº 267/2000, la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Anche per attribuzioni di elevata specializzazione da impiegare individualmente e in casi, diversi da quelli indicati ai periodi precedenti, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento sull’orientamento degli uffici e dei servizi prevede che possano essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per una durata non superiore al suo mandato.
8 bis. Come consente l’art. 110 comma 6 del D. Lgs. nº 267/2000 per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
8 ter. Per la copertura di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D. Lgs. nº 267/2000, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l’assegnazione di dipendenti dell’Ente o collaboratori con contratto a tempo determinato.