Comune di Longare

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Statuto Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17.11.1997

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2002

Il Segretario Comunale Sardone dott. Luigi

Titolo I
Principi generali

Capo I
Autonomia, finalità e obiettivi

Art. 1
Autonomia e finalità

  1. Il Comune di Longare è ente autonomo locale con rappresentatività generale della Comunità insediata nel suo territorio secondo i principi e nei limiti fissati dalla Costituzione Repubblicana, dalle leggi dello Stato e della Regione e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
  2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità.
  3. Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali alla amministrazione della cosa pubblica.
  4. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e responsabilità.

Art. 2
Oggetto dello Statuto

  1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune in attuazione del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sull’ordinamento delle autonomie locali, della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti, della L. 127/1997 sullo snellimento dell’attività amministrativa ed i procedimenti di decisione e di controllo e del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 sulla razionalizzazione dell’organizzazione nelle Amministrazioni Pubbliche e nel pubblico impiego.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi Regolamenti, da approvarsi dopo l’entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 3
Obiettivi

  1. Il Comune svolge le proprie funzioni al fine di valorizzare la persona, secondo i principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia dettati dalla Costituzione; concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
  2. Per garantire la qualità della vita dei cittadini e agevolare la crescita equilibrata della comunità nei diversi ambiti dello sviluppo culturale, sociale, economico e territoriale, il Comune promuove e sostiene iniziative pubbliche e private idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze di rinnovamento.
  3. Il Comune tutela l'identità tradizionale delle Frazioni e nel contempo intende promuovere una più intensa integrazione della popolazione, onde rafforzare nella cittadinanza il sentimento della comune appartenenza.
  4. A tali fini il Comune attribuisce particolare rilievo ai seguenti obiettivi:
    1. la promozione dei diritti della persona, quale riferimento centrale dell’azione politica e dei servizi sociali con particolare riguardo alla casa, all'istruzione e al lavoro, valorizzando la politica delle pari opportunità e il ruolo attivo della terza età;
    2. la tutela della maternità e il sostegno della famiglia quale nucleo primario della società volto all'educazione dei figli;
    3. la formazione morale e civile dei giovani, nella scuola, nella istruzione professionale, nel tempo libero, negli scambi culturali e nelle iniziative di educazione verso l’Unione Europea e la comunità internazionale;
    4. l’attenzione alle fasce sociali più deboli ed emarginate e il riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato;
    5. la conservazione, lo sviluppo e la divulgazione conoscitiva del patrimonio culturale della comunità particolarmente attraverso la scuola, le istituzioni e le associazioni culturali;
    6. la difesa delle risorse naturali e ambientali, con particolare riferimento alla tutela dell'aria, delle acque e del suolo e ai segni della storia: dalle rive del Bacchiglione al Lago di Fimon, ai canali che hanno reso vivibile il territorio, al paesaggio dei Colli Berici;
    7. il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico, storico e culturale: dalle incisioni rupestri ai covoli e alle grotte, dalle antiche chiese e cappelle alle ville e ai palazzi, dai centri storici alle corti rurali;
    8. il potenziamento della iniziativa economica e della sua funzione sociale, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, con particolare riguardo alle attività agricole, alle colture tradizionali della vite, delle ciliege, dei piselli, dei funghi e alle lavorazioni artigianali della pietra bianca di Costozza;
    9. il miglioramento dei servizi pubblici e delle infrastrutture viarie e di trasporto per una politica di integrazione fra le economie della comunità;
    10. lo sviluppo della collaborazione sovracomunale, con le convenzioni e gli accordi di programma fra enti ed organismi strumentali pubblici dell’area Berica, anche aperti all'apporto del privato.
  5. Il Comune promuove la cultura della pace mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare di Longare una terra di pace; incoraggia istituzioni e associazioni di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 4
Programmazione e collaborazione

  1. Il Comune realizza finalità e obiettivi adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi Regionali e Provinciali e partecipa alla loro attuazione, collaborando particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e la Regione.
  3. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle esperienze di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

    Promuove a tale scopo forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini, anche attraverso apposite conferenze di servizi.

Capo II
Elementi costitutivi e distintivi

Art. 5
Popolazione

  1. Sono cittadini di Longare i residenti nel territorio Comunale e i non residenti iscritti nelle liste elettorali.
  2. La comunità di Longare ricomprende e tutela tutti coloro che in essa vivono ed operano.
  3. Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che, nate in Longare o avendo operato nell'interesse della comunità, si siano distinte per alti meriti nel campo culturale o sociale.

Art. 6
Territorio

  1. Il territorio Comunale è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico nazionale e si estende per kmq. 22,70.
  2. Confina con i Comuni di Vicenza, Arcugnano, Castegnero, Montegaldella, Montegalda, Grumolo delle Abbadesse, Torri di Quartesolo.
  3. Il territorio Comunale comprende il capoluogo Longare, le frazioni Costozza e Lumignano e le località Bugano, Casoni e Secula.

Art. 7
Sede

  1. La sede del Comune di Longare è nel capoluogo.
  2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede Comunale. Per particolari esigenze detti organi possono riunirsi in sedi diverse, entro il territorio Comunale, secondo regolamento.

Art. 8
Stemma e gonfalone

  1. Il Comune è dotato di stemma civico riconosciuto con regio decreto 23 luglio 1937 e così descritto: “D'azzurro all'albero su una campagna, il tutto al naturale, accompagnato in capo da tre stelle di otto punte d’oro, circondato da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune”.
  2. Il gonfalone è stato concesso con il medesimo decreto reale e così descritto: "Drappo di colore azzurro alla bordura di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l’iscrizione centrata in argento: COMUNE DI LONGARE”.

Art. 9
Albo Pretorio

  1. Apposito spazio, individuato nel palazzo comunale, è destinato ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi da rendere noti ai sensi della Legge, del presente Statuto e dei Regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura. Il Segretario Comunale, anche a mezzo di un funzionario delegato, cura l’affissione all’Albo Pretorio degli atti di cui al 1º comma.

Titolo II
Ordinamento istituzionale

Capo I
Organi elettivi

Art. 10
Organi elettivi

  1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.

Sezione I
Consiglio comunale

Art. 11
Elezione e composizione

  1. Le norme relative alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, nonché all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12
Competenze

  1. Il Consiglio Comunale, primaria espressione democratica della comunità, indirizza l'azione generale dell'amministrazione, individuando obiettivi e scelte da assumere negli atti fondamentali, e controlla i risultati dell'azione.
  2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse e degli strumenti da impiegare.
  3. Le competenze del Consiglio Comunale non sono delegabili ad altri organi e sono determinate dalla legge.
  4. Il Consiglio ha potestà di auto-organizzazione.

Art. 13
Diritti del Consigliere Comunale

  1. Spettano al Consigliere Comunale:
    1. il diritto di ottenere dagli uffici Comunali, gratuitamente, ogni informazione e documentazione utili allo svolgimento del mandato; lo stesso diritto è esercitato nei confronti degli enti e aziende dipendenti; il Sindaco si attiva, su richiesta del Consigliere Comunale, nei confronti degli organismi associativi cui il Comune partecipa;
    2. la presentazione di proposte di deliberazioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento e altri poteri di iniziativa nei limiti di legge.
  2. È facoltà del Consigliere Comunale di avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'assistenza del Segretario comunale.

Art. 14
Doveri del Consigliere Comunale

  1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.
  2. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle attività Comunali, in particolare con la presenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni.
  3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo i termini e le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
  4. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto, nei casi previsti dalla legge, sulle notizie e sugli atti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15
Dimissioni del Consigliere Comunale

  1. Le dimissioni del Consigliere vengono presentate per iscritto al Consiglio Comunale tramite il Sindaco.
  2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo del Comune.
  3. Non abbisognano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 16
Gruppi Consiliari

  1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi Consiliari.
  2. Un gruppo può essere composto da un solo Consigliere, purché rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio. All'inizio del mandato ciascun Consigliere comunica al Sindaco la propria adesione ad un gruppo.
  3. Il Consigliere che, durante il mandato, lascia il proprio gruppo può aderire ad altra formazione esistente o confluire nel gruppo misto.
  4. Ogni gruppo designa il capogruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite da legge, statuto e regolamento.
  5. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi, ivi compresa la disponibilità di idonei strumenti, sono stabilite dal regolamento.

Art. 17
Lavori del Consiglio

  1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i piani e i programmi. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.
  2. Il regolamento stabilisce le modalità di esame delle proposte di deliberazioni, di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.
  3. In ogni caso il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
  4. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri.
  5. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'esame del conto consuntivo, il Consiglio esercita il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti realizzati e da realizzare nel corso del mandato. Ciascun Consigliere può far pervenire proposte di adeguamento che il Consiglio ha l’obbligo di discutere.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 18
Nomine del Consiglio

  1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
  2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato.
  3. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 41.

Art. 19
Convocazione del Consiglio

  1. La convocazione spetta al Sindaco che determina l’ordine del giorno e la data della riunione.
  2. soppresso
  3. soppresso
  4. Della convocazione del Consiglio e dell’ordine del giorno è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione, anche in sedi decentrate, definiti dal regolamento.
  5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
  6. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
    • convalida degli eletti;
    • giuramento del Sindaco;
    • comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

Art. 20
Commissioni Consiliari

  1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consiliari permanenti per materia e Commissioni speciali e temporanee per singoli problemi, nel rispetto del criterio di proporzionalità.
  2. Le Commissioni Consiliari esercitano funzioni consultive, in particolare sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, funzioni di controllo e di garanzia.
  3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Dipendenti Comunali ed esperti, rappresentanti di organismi associativi. Sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
  4. La composizione delle Commissioni, la nomina del Presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
  5. Gli organi ed uffici del Comune e degli enti da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni, gli atti e i documenti richiesti dalle Commissioni Consiliari, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
  6. Sono istituite Commissioni permanenti allo scopo di rendere efficace la partecipazione del libero associazionismo. Il Regolamento ne disciplina la composizione e il funzionamento.
  7. Ove vengano costituite Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza spetta alle opposizioni.

Art. 21
Commissione Consiliare per lo Statuto e i regolamenti

  1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e la predisposizione dei progetti di regolamento fra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 22
Commissioni d’indagine

  1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione, con le modalità previste dal regolamento.
  2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell’indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
  3. soppresso

Art. 23
Presidenza del Consiglio Comunale

  1. La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco o, in sua assenza, al Vice-Sindaco se è anche Consiliere Comunale e quindi al Consiliere anziano.
  2. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti nella consultazione elettorale.

Art. 24
Pubblicità delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi che implichino valutazioni su persone.
  2. Il regolamento determina le modalità esecutive.

Art. 25
Validità delle sedute e delle deliberazioni

  1. La seduta è valida quando sia presente la metà dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della determinazione dei quorum è computato anche il Sindaco.

    Sono considerati presenti gli astenuti e coloro che nelle votazioni segrete abbiano deposto scheda bianca.

    In caso di seconda convocazione, che dovrà avvenire in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano un terzo dei Consiglieri senza computare il Sindaco.

  2. I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non richieda maggioranze diverse. Astensioni e schede bianche non si computano nel numero dei votanti; si computano invece le schede nulle.
  3. Le votazioni sono palesi salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nonché per altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione di convinzioni etiche o morali del Consigliere.

Art. 26
Svolgimento dei lavori Consiliari e votazione

  1. Il Presidente conduce i lavori Consiliari in modo da garantire ordinato e democratico svolgimento.
  2. Il regolamento delle sedute di Consiglio ne disciplina il funzionamento, ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti e di esperti.

Art. 27
Verbalizzazione della seduta

  1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e provvede alla verbalizzazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Sezione II
Giunta comunale

Art. 28
Competenze

  1. La Giunta Comunale è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.
  2. La Giunta Comunale svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, dà attuazione agli atti fondamentali del Consiglio, fissa gli obiettivi che il Segretario Comunale e i dipendenti devono perseguire e ne controlla i risultati.
  3. La Giunta Comunale compie altresì tutti gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non siano di competenza di altri organi.
  4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 29
Attribuzioni

  1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
    1. l’adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
    2. l’adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;
    3. l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    4. la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
    5. le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
    6. la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
    7. la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
    8. le proposte di rettifiche IRPEF;
    9. le determinazioni in materia di toponomastica;
    10. le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’amministrazione comunale;
    11. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
    12. l’indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
    13. l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
    14. l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
  2. La Giunta Comunale individua, nell’ambito delle previsioni di bilancio, le sfere di competenza dei responsabili dei servizi, ai sensi degli articoli 177 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, che comportano potestà di impegni di spesa.

Art. 30
Indirizzi generali di governo e linee programmatiche

  1. La proposta degli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato vengono discusse dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalle elezioni. Sono depositate a cura del Sindaco, presso l’Ufficio del Segretario Comunale almeno 20 giorni prima della seduta.
  2. Ciascun Consigliere, presa visione e copia del documento, può partecipare alla sua definizione con l’invio al Sindaco di una proposta che il Consiglio ha l’obbligo di discutere. Ai candidati sindaci non eletti viene trasmessa copia del documento.
  3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco sentita preventivamente la Giunta Comunale.
  4. Dopo l’esposizione viene aperto il dibattito che si conclude con la votazione.

Art. 31
Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da non più di 6 assessori, fra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina se avviene in momento diverso.
  2. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
  3. Il Sindaco può nominare, nei limiti di legge, gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, scegliendoli fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
  4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 32
Assessori esterni al Consiglio

  1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
  2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 33
Mozione di sfiducia

  1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la relativa Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
  4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
  5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 34
Adunanze e deliberazioni

  1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale.
  2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il Consiglio Comunale.
  3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
  4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

SEZIONE III
Sindaco

Art. 35
Competenze

  1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, quale responsabile dell'amministrazione e ufficiale del governo.
  2. Rappresenta il Comune, promuove, coordina e controlla l'azione degli organi istituzionali, svolge attività di impulso e raccordo nei confronti degli istituti di partecipazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nomina e revoca il Segretario Comunale e il Direttore Generale previa deliberazione della Giunta.
  3. Il Sindaco:
    1. ha potere di ordinanza;
    2. ha la rappresentanza generale del Comune;
    3. sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative impartendo direttive e conferendo funzioni al Segretario;
    4. nomina la Giunta e può revocare i componenti;
    5. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
    6. nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
    7. promuove la conclusione di accordi di programma;
    8. determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
    9. convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
    10. acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati;
    11. esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
  4. Gli atti del Sindaco a rilevanza esterna privi di carattere tipico vengono denominati decreti, sono datati, numerati progressivamente e conservati in originale in apposito registro presso l’Ufficio di Segreteria.

Art. 36
Vice-Sindaco

  1. Il Sindaco designa un Assessore quale Vice-Sindaco con funzioni di sostituto in caso di sua assenza o impedimento.
  2. Il Vice-Sindaco è sostituito a sua volta, in caso di assenza o impedimento, da un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 37
Deleghe e incarichi

  1. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori di curare, per gruppi di materie, la presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di competenza, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori riferendone alla Giunta. I "gruppi di materie" sono di norma quelli tradizionali: "bilancio", "lavori pubblici", "istruzione e cultura", "commercio", ecc.

    Può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge. Della delega è data comunicazione al Consiglio Comunale.

  2. Le deleghe sono revocabili con motivazione in qualsiasi momento.

Art. 38
Dimissioni e decadenza

  1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  2. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
  3. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Capo II
Disposizioni comuni a consiglio e giunta

Art. 39
Astensione obbligatoria

  1. Il Sindaco e i membri del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri, del coniuge o di parenti e affini fino al quarto grado.
  2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante la trattazione dell'oggetto.

    Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 40
Decadenza

  1. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Consigliere e dell’Assessore per assenze non giustificate dalle sedute dei rispettivi collegi, ai sensi del presente Statuto e del regolamento. Il Prefetto la può promuovere.

Art. 41
Nomine

  1. Le nomine di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta sono precedute dalla presentazione del curriculum di ciascun candidato.
  2. Il curriculum è depositato almeno due giorni prima della riunione dell'organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.
  3. Le nomine avvengono a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti.
  4. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procede con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento. In tal caso per la nomina è sufficiente la maggioranza relativa.

Titolo III
Istituti di partecipazione

Capo I
Rapporti dei cittadini con il Comune

Art. 42
Assemblee e riunioni

  1. Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed associazioni il diritto di indire assemblee e riunioni per il libero ed autonomo svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

Art. 43
Libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità alle attività Comunali, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
  2. Il Comune, nell'ambito delle disponibilità del bilancio, agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o nei modi diversi consentiti.
  3. La consultazione dell'associazionismo è promossa e attuata dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o dalle Commissioni Consiliari, per le rispettive competenze, anche su richiesta delle associazioni. Gli esiti delle consultazioni sono segnalati negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. La consultazione può essere effettuata anche attraverso una consulta unitaria delle associazioni o apposite consulte di settore, costituite ad iniziativa delle associazioni stesse, e iscritte nell'albo previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
  5. Il Comune favorisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organi consultivi Comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo i regolamenti appositi.
  6. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni anche per la gestione di servizi pubblici, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo. La gestione di servizi pubblici mediante apposita convenzione, dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 113 bis - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.
  7. Ai fini sopraindicati, le associazioni che non abbiano scopo di lucro, siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e abbiano una adeguata contabilità, sono iscritte nell'Albo delle Associazioni, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 44
Organismi di partecipazione

  1. Il Comune promuove e valorizza la formazione di organismi di partecipazione, a competenza generale o settoriale, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza sociale.
  2. È compito degli organismi di partecipazione collaborare con il Comune, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dall'Amministrazione Comunale. Il Comune può affidare a detti organismi la gestione di pubblici servizi.
  3. L'elezione delle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, definito nel regolamento, con la partecipazione, secondo i casi, della generalità dei cittadini o dei gruppi dei cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo.

Art. 45
Consultazione della popolazione

  1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenze degli organi Comunali, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere o di frazione o di categorie e gruppi sociali, anche in occasione del bilancio preventivo.
  2. La consultazione viene promossa dalla Giunta Comunale, ovvero da almeno il dieci per cento della popolazione interessata; in tal caso la consultazione deve avvenire secondo modalità e nei termini stabiliti dal regolamento nel rispetto delle esigenze cui la consultazione si riferisce.
  3. La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario Comunale, la corretta espressione delle posizioni emerse e i pareri conclusivamente offerti agli organi Comunali.
  4. La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o in altre forme, anche su richiesta dei proponenti, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.
  5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi Comunali competenti e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza.

Art. 46
Istanze e petizioni

  1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
  2. Entro 30 giorni, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
  4. Il regolamento disciplina l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti.

Art. 47
Accesso agli atti e partecipazione al procedimento

  1. In attuazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e della Legge 241 del 7 agosto 1990, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo regolamento.
  2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all'azione del Comune, è assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.
  3. Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
  4. L’avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Ogni altro soggetto cui possa derivare pregiudizio dal procedimento, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
  5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti eccessivamente gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo, come disciplinate dal regolamento.
  6. Nella comunicazione di cui ai precedenti commi sono indicati: l'oggetto del procedimento; l'Ufficio e la persona responsabile di detto procedimento; l'ufficio in cui prendere visione degli atti; il termine per la presentazione di osservazioni e per l’apertura del contraddittorio; il termine e l’autorità cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa. Sono pure indicate le facoltà inerenti alla conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento o in sostituzione dello stesso.

Capo II
Referendum consultivo

Art. 48
Materie oggetto di referendum

  1. Il referendum può essere consultivo, propositivo e abrogativo. È ammesso in materie di esclusiva competenza Comunale.
  2. Il quesito referendario deve riguardare una questione specifica, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:
    1. documento programmatico preliminare, nella sua globalità;
    2. elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
    3. personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
    4. regolamento del Consiglio Comunale;
    5. istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    6. bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
    7. provvedimenti a contenuto vincolato;
    8. oggetti sui quali il Consiglio o la Giunta Comunale abbiano già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa e che abbiano già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.
  4. Non è ammessa, inoltre, la ripetizione del referendum sullo stesso oggetto o su altro di contenuto strettamente analogo, nel corso dello stesso mandato amministrativo e comunque per un periodo di almeno due anni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 49
Disciplina del Referendum

  1. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati o proposto da un Comitato promotore di almeno cinque cittadini.
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione della proposta da parte del Comitato promotore, il Consiglio Comunale, riunito con la presenza di due terzi dei Consiglieri assegnati, delibera sull’ammissibilità del referendum. In caso di deliberazione favorevole all’ammissibilità il Comitato promotore raccoglie, su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario Comunale, le sottoscrizioni autenticate di almeno il dodici per cento del corpo elettorale entro il termine di novanta giorni dalla data di consegna dei fogli vidimati al Comitato da parte del Segretario Comunale.
  3. Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla consegna delle firme, prende atto della verifica da parte dell’Ufficio Elettorale sulla regolarità formale degli atti e della procedura.
  4. Entro trenta giorni dalla deliberazione Consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco indice il referendum stabilendo la data della consultazione in una domenica compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo, compatibilmente con le disposizioni di legge e con un distacco temporale minimo di un anno dall'ultimo referendum esperito; costituisce i seggi elettorali e vigila sulla regolarità delle operazioni.
  5. Le modalità di svolgimento del Referendum sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 50
Celebrazione ed esito del Referendum

  1. È ammessa la celebrazione contemporanea di più Referendum. Non sono ammesse iniziative referendarie nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per consultazioni elettorali fino ad un mese dopo le operazioni di voto.
  2. L’esito del Referendum è reso noto, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza e dovrà formare oggetto di discussione in Consiglio Comunale entro sessanta giorni.

Capo III
Difensore civico

Art. 51
Elezione del difensore civico

  1. Ai fini dell'imparzialità, dell'efficienza dell'amministrazione e di un corretto rapporto con i cittadini e per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale elegge, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il difensore civico, la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

Art. 52
Requisiti per la elezione

  1. Sono requisiti per la elezione: adeguata preparazione o esperienza di amministrazione pubblica o privata.
  2. Ai fini della elezione si applicano al difensore civico le norme sulle incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali.
  3. È pure causa di incompatibilità l'esercizio di qualsiasi carica elettiva pubblica e di qualsiasi attività retributiva a favore del Comune o degli Enti, aziende e istituzioni dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune.

Art. 53
Compiti del difensore civico

  1. È compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’Amministrazione Comunale e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti, nei confronti dei cittadini e suggerire al Sindaco e alle altre autorità competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
  2. Svolge le funzioni di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio su richiesta dei Consiglieri comunali nei casi e con le procedure stabilite dall’art. 127 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 54
Attività del difensore civico

  1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati. Può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari.
  2. Il difensore civico trasmette al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta Consiliare dedicata all'oggetto.

Art. 55
Mezzi del difensore civico

  1. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti.
  2. Il Consiglio Comunale può stabilire una indennità non superiore alla metà di quella spettante al Sindaco, oltre al rimborso spese di legge.

Art. 56
Revoca del difensore civico

  1. Il Consiglio Comunale può revocare con la medesima maggioranza prevista per la elezione, il difensore civico per gravi o ripetute inadempienze o per accertata inefficienza.

Art. 57
Difensore civico a competenza territoriale

  1. È possibile l’elezione del difensore civico sovracomunale. A tali fini una apposita convenzione fra i comuni interessati determina i requisiti richiesti per il difensore civico, le modalità di scelta, il trattamento, i mezzi disponibili.
  2. Il Comune consente alla nomina di un difensore civico a competenza sovracomunale, qualora il candidato alla carica ottenga il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Comunale. In tal caso, il Comune non procede alla nomina del difensore civico Comunale.
  3. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nei precedenti articoli.

Titolo IV
Ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo I
Uffici e personale

Art. 58
Principi organizzativi

  1. Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
    1. accrescere l’efficienza dell’amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
    2. razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
    3. attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
  2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti dell’Ente nelle materie a questi devolute dalle norme di grado superiore. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
  3. L’amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità.
  4. Il responsabile dell’unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza; valuta e propone al Segretario Comunale e alla Giunta progetti per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e le attribuzioni accessorie incentivanti la produttività. Gli sono attribuiti i compiti e gli atti stabiliti dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, tranne i casi in cui il Sindaco con propri provvedimenti investa il Segretario Comunale. Tutti i provvedimenti al momento del rilascio dovranno portare il “visto” del Sindaco.
  5. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
  6. Ciascun dipendente ha la responsabilità del procedimento a lui attribuito. In assenza del responsabile apicale di area sottoscrive le proposte di deliberazione che rientrano nella sua cognizione e professionalità. In via residuale e per reale impedimento o per l’assenza dei soggetti preposti al settore o all’attività attribuita le proposte potranno essere sottoscritte dal Segretario Comunale se incaricato dal Sindaco ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. nº 267/2000 che ne risponderà in riferimento alle sue competenze di tipo generale ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D. Lgs. nº 267/2000.
  7. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

    7 bis. Come consente l’art. 110 comma 1 del D. Lgs. nº 267/2000, la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

  8. Per progetti determinati e per la necessità di valersi di collaborazioni qualificate a cui non si possa far fronte col personale in servizio, la Giunta Comunale può costituire gruppi di lavoro con a capo un responsabile. A tali scopi e per la responsabilità dell’unità organizzativa ai sensi del comma precedente, può essere incaricato un dipendente di altra amministrazione pubblica, per un periodo a tempo determinato, previo consenso degli abilitati organi di appartenenza.

    Anche per attribuzioni di elevata specializzazione da impiegare individualmente e in casi, diversi da quelli indicati ai periodi precedenti, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento sull’orientamento degli uffici e dei servizi prevede che possano essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per una durata non superiore al suo mandato.

    8 bis. Come consente l’art. 110 comma 6 del D. Lgs. nº 267/2000 per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

    8 ter. Per la copertura di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D. Lgs. nº 267/2000, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l’assegnazione di dipendenti dell’Ente o collaboratori con contratto a tempo determinato.

  9. Nel perseguimento dell'interesse generale l’azione amministrativa si ispira ai principi di professionalità e responsabilità e ai criteri di efficienza, efficacia, correttezza e trasparenza amministrativa.
  10. Previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. nº 267/2000 e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può essere nominato un Direttore generale.

Art. 59
Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti - in base agli indirizzi del Consiglio e in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco cura o promuove l’esecuzione dei provvedimenti; svolge azione d’impulso all’attività amministrativa in generale, finalizzandola agli obiettivi dell’amministrazione, imprimendo ai procedimenti criteri di speditezza ed efficienza con particolare riguardo alla legalità sostanziale.
  2. Il Segretario coordina tutta l'attività ed assegna ai responsabili delle singole unità organizzative l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti. In tale ambito esercita la propria attività con autonomia di iniziativa e scelta degli strumenti operativi.
  3. Il Segretario compie gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legge, dallo Statuto e da altre fonti normative, ivi comprese il rogito degli atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune. In particolare sono affidate al Segretario Comunale attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
  4. Esercita ogni funzione conferitagli dal Sindaco. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale. Competono nel caso, oltre alle funzioni indicate al comma 1, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 197 del D. Lgs. nº 267/2000 nonché eventualmente, se applicato, il piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 dello stesso Decreto.

Art. 60
Attribuzioni gestionali

  1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli organi elettivi o ai responsabili dei servizi. Adotta gli atti gestionali contenuti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 61
Attribuzioni consultive

  1. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con espressa autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
  2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
  3. Se richiesto fornisce relazioni legali su argomenti amministrativi e su proposte di deliberazione.

Art. 62
Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

  1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
  2. Congiuntamente al Sindaco adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle norme previste negli accordi contrattuali in materia.
  3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 63
Attribuzioni di legalità e di garanzia

  1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi elettivi collegiali: partecipa se richiesto alle sedute delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
  2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
  3. Presiede l’Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
  4. Riceve la proposta degli indirizzi generali di governo dal Sindaco per l’inserimento nell’O.d.G. del Consiglio Comunale e la mozione di sfiducia verso il Sindaco.
  5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del funzionario addetto, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’ente.

Art. 64
Vicesegretario

  1. Con le procedure ordinarie di accesso agli impieghi può essere assunto un Vicesegretario.
  2. II Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
  3. La nomina a vicesegretario richiede il possesso dei requisiti necessari per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

Capo II
Servizi pubblici

Art. 65
Disciplina dei pubblici servizi

  1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con i soggetti pubblici e privati. A seconda delle dimensioni, della rilevanza e delle caratteristiche dei servizi, può gestirli, in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni.
  2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere le norme regolamentari, in caso di gestione del servizio in economia, o in concessione a terzi, o a mezzo di istituzione; deve contenere gli indirizzi per il suo funzionamento, qualora si tratti di azienda speciale, o di gestione a mezzo di società.

Art. 66
Forme associative e di cooperazione

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 67
Nomina, surroga e revoca degli amministratori in aziende speciali e istituzioni

  1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
  2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.
  3. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche e professionali relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 68
Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali

  1. L’istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
  2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
  3. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
  4. Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento, la gestione e le modalità di vigilanza e controllo, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
  5. Agli Amministratori delle Istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

Art. 69
Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo Statuto di queste deve prevedere che almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

Art. 70
Rappresentanza del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nelle assemblee delle società di capitali e dei consorzi fra enti è il Sindaco o un suo delegato.

Art. 71
Indirizzi e vigilanza

  1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina Comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nei consorzi fra enti.
  2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce al Consiglio Comunale.
  3. La decisione e il voto dei rappresentanti Comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

Titolo V
Finanza e contabilità

Art. 72
Finanza Comunale

  1. L'ordinamento della Finanza Comunale è riservato alla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.
  2. Il Comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il Bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità Comunale.
  3. L'attività economico-finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della informazione e diffusione dei dati.

Art. 73
Collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle istituzioni, presta ogni collaborazione al Consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
  2. Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta per avere informazioni e suggerimenti.
  3. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno ogni trimestre al fine dei controlli di competenza.

Art. 74
Controllo economico interno della gestione

  1. Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, il Comune attua forme di controllo economico interno della gestione.
  2. Il collegio dei revisori dei conti collabora a detti fini anche con rilievi e proposte.
  3. Il bilancio del Comune è dotato, secondo regolamento, di allegati che consentano tecniche di controllo economico di gestione, anche in relazione agli obiettivi assunti.

Art. 75
Rilievi e proposte dei revisori dei conti

  1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi e nell'analisi dei risultati, deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Titolo VI
Disposizione finale e transitoria

Art. 76
Disposizione finale e transitoria

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i regolamenti dallo stesso previsti, salvo quelli per i quali la legge stabilisce termini diversi.
  2. Sino all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
Comune di Longare (VI), via G. Marconi n. 26 - P. IVA 00415090240 - tel. 0444 555012, fax 0444 953441
e-mail: longare.vi@cert.ip-veneto.net