Descrizione
Che cos’è?
L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Requisiti:
Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:
– essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it);
– aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
– essere cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:
– titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– familiari di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
– titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
– titolari di protezione sussidiaria;
– cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
– titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
– che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea.
Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
- avere un I.S.E.E non superiore a 20.221,13 euro e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.
Per le domande relative all’anno 2024, l’importo dell’assegno nella misura piena è pari ad € 404,17.
Presentazione della domanda:
La domanda va compilata presso uno dei Caaf convenzionati con il Comune entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
La stessa domanda deve essere poi presentata dal richiedente al Comune di Longare unitamente alla fotocopia dell’attestazione Isee ed esibendo un documento di identità valido.
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Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2024, 09:54