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Ascensori e montacarichi

Ascensori e montacarichi

Ultima modifica 24 aprile 2024

Argomenti :
Lavoro

La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di “ascensore” la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (es. piattaforme elevatrici), è soggetta a comunicazione.


La comunicazione deve essere presentata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., dal proprietario o dal suo legale rappresentante entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto.

La comunicazione deve contenere:

  • dati anagrafici e fiscali del richiedente;
  • indirizzo dello stabile dove è installato l’impianto;
  • velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell’impianto;
  • nominativo o ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
  • indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto (che abbia accettato l’incarico);
  • indicazione del soggetto incaricato di eseguire  le ispezioni   periodiche sull’impianto ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i. (che abbia accettato l’incarico);
  • firma del richiedente (proprietario dell’impianto o legale rappresentante).

Alla comunicazione vanno allegati:

  • copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 6-ter del DPR 30 aprile 1999 n.162 e smi, ovvero copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17;
  • copia del documento di accettazione da parte della ditta  incaricata alla manutenzione dell’impianto;
  • copia del documento di accettazione da parte del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento (quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza);
  • verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto, ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis, del DPR 162/1999 e smi, qualora la comunicazione sia presentata oltre 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità.


Quando all’impianto si apportano le modifiche costruttive di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc) del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., il proprietario o legale rappresentante deve inviare una comunicazione (art. 12 comma 4 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.) al Comune, con le stesse modalità e contenuti per la messa in esercizio dell’impianto utilizzando l’apposito modello “comunicazione di modifiche costruttive apportate all’impianto”.

Modulistica

Tempistiche
  • Entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto deve essere presentata la comunicazione al Comune;
  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l’ufficio segreteria del Comune assegna all’impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Normativa
  • D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i. “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”;
  • D.LGS. 27 gennaio 2010 n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
  • D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;
  • D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”;
  • D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.

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